mercoledì 24 ottobre 2012

CALCOLO DELLE VINCITE E RISCOSSIONE






Dal 2005 le regole del Gioco del Lotto hanno subito le seguenti variazioni:
Aumento dei moltiplicatori di vincita:
TERNO, da 4.250 a 4.500 volte la posta
QUATERNA, da 80.000 a 120.000 volte la posta
CINQUINA, da 1.000.000 a 6.000.000 volte la posta.
I moltiplicatori delle vincite per l'Estratto e l'Ambo rimangono invariati e continuano ad essere pagati rispettivamente 11,232 e 250 volte la posta.
Il premio massimo cui può dar luogo ciascuno scontrino di giocata passa da 1.000.000,00 a 6.000.000,00 di euro.
È fissata al 6% la ritenuta sulle vincite


Estratto


11,232
Estratto determinato55.00
Ambo250
Terno4.500
Quaterna120.000
Cinquina6.000.000                                                                                                                                      




Per sapere se hai vinto consulta il Bollettino Ufficiale delle vincite, che ogni ricevitore espone al pubblico non appena Lottomatica ha certificato la regolarità delle avvenute estrazioni, oppure consulta la pagina ultime estrazioni, qui sul sito.
Nel caso fossi in possesso di uno scontrino che ritieni essere vincente, e che invece il Concessionario considera non vincente, puoi opporre reclamo. Il reclamo deve essere spedito per raccomandata con ricevuta di ritorno al Concessionario tassativamente entro 8 giorni dalla data di affissione del Bollettino Ufficiale di zona.
Il termine è perentorio infatti trascorsi questi 8 giorni il diritto di ricorso decade. Una volta ricevuto il reclamo, il Concessionario può accoglierlo o respingerlo. Se entro 15 giorni il Concessionario non ti avrà comunicato l'esito con raccomandata, il reclamo si intende tacitamente respinto.
Il provvedimento viene in ogni caso pubblicato sul numero successivo del Bollettino Ufficiale. A questo punto ti rimangono ancora due strade da percorrere per farti riconoscere la vincita: ricorrere alla Commissione Centrale del Gioco del Lotto entro 15 giorni dalla pubblicazione della decisione sul Bollettino Ufficiale di zona, oppure ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro 90 giorni dalla pubblicazione della decisione sul Bollettino Ufficiale.

Nessun commento:

Posta un commento